Il contratto di locazione di immobili adibiti ad attività industriali e commerciali è di minimo sei anni, rinnovabili per altri sei anni. Non è possibile stipulare contratti di questo tipo per una durata inferiore di tempo. Sei anni sono abbastanza lunghi ed è dunque lecito chiedersi se si può recedere da questo tipo di contratto prima della scadenza prevista. In un’attività industriale o commerciale infatti possono sopraggiungere, in un arco di tempo così vasto, varie circostanze che possono costringere il conduttore a dover recedere dal contratto. Ad esempio una crescita dell’attività può condurre alla necessità di cercare uno spazio più ampio. Che cosa può fare il conduttore in questo caso?
Inserire una clausola nel contratto
La cosa più importante che si possa fare prima di firmare il contratto di locazione è premunirsi contro questa eventualità. La legge prevede questi casi è infatti permette l’introduzione di una clausola nel contratto che permette di recedere dallo stesso in anticipo se le circostanze dovessero richiederlo.
Per recedere anticipatamente basta inviare una raccomandata a/r almeno sei mesi prima della data in cui si intende lasciare l’immobile. In presenza di tale clausola si può recedere senza essere tenuti a fornire alcuna spiegazione al conduttore.
Recesso senza clausola
Ma se il contratto è già firmato e tale clausola non è stata inserita? In questi casi ci viene in soccorso l’art. 27 della legge 392/78 che stabilisce che è possibile lasciare anticipatamente un immobile dando un preavviso di sei mesi tramite raccomandata a/r, nel caso in cui ricorrano gravi motivi. I gravi motivi devono essere determinati da fattori estranei alla volontà del locatario e devono essere sopravvenuti, in maniera imprevedibile, dopo la stipula del contratto. Nel caso specifico di contratti di locazione commerciale o industriale tra i gravi motivi si annovera anche la crescita dell’attività. Un locale non adeguato alle dimensioni dell’attività commerciale o industriale infatti compromette il normale svolgimento del proprio lavoro, nonché la sicurezza dei lavoratori.
