Quando si prenota una vacanza si sta di fatto acquistando un qualcosa di immateriale che non è possibile verificare previamente. Le brutte sorprese possono essere quindi dietro l’angolo, ma per tutelare il consumatore esiste il Codice del Turismo che prevede il danno da vacanza rovinata. Il Codice punta a promuovere e a tutelare il mercato del turismo mediante il coordinamento sistematico delle norme che regolano il settore, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni e in conformità all’ordinamento comunitario.
Questo testo regolamenta tutta la materia turistica in Italia e, tra le varie questioni trattate, si occupa anche del danno da vacanza rovinata. Quando si subisce il danno da vacanza rovinata viene riconosciuta dal legislatore l’irripetibilità dell’occasione perduta. Questo danno è, come già detto, regolamentato dal Codice del Turismo, ma anche dagli articoli 2059 c.c. (danni non patrimoniali), 93 c. cons. e dall’interpretazione dell’art. 5 della Direttiva n. 90/314/CEE.
Che cos’è il danno da vacanza rovinata
Il danno da vacanza rovinata viene considerato un danno non patrimoniale, quindi quello che viene riconosciuto è il danno morale che deriva dall’inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio all inclusive. Generalmente tale danno si configura con la mancata corrispondenza dei servizi (alloggio, viaggio e servizi accessori) promessi al turista al momento della prenotazione della vacanza, recentemente però la Cassazione ha sancito che:
L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all’organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi.
Alla parte lesa viene riconosciuto il rimborso del valore della vacanza ma, trattandosi di un danno morale, gli viene riconosciuto anche un surplus per l’aspettativa mancata di poter godere di una vacanza in un dato luogo, con determinate caratteristiche e in periodo ben preciso. Questo risarcimento non può essere quantificato in base al mercato.
Il giudice stabilisce, analizzando caso per caso, quali sono i limiti minimi di tolleranza affinché si configuri il danno da vacanza rovinata. Al fine di vedersi riconosciuto il danno da vacanza rovinata, la parte danneggiata deve provare di aver subito un danno e dimostrarne l’entità.
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