A chi ha un debito insoluto capiterà sicuramente prima o poi di ricevere chiamate minacciose da parte di società di recupero crediti che, per conto dei loro clienti, cercano di convincere, con metodi più o meno ortodossi, a pagare quanto dovuto. In tempo di crisi può capitare di non riuscire a tenere fede agli obblighi contratti, ed ecco allora che scendono in campo loro, pronte a cercare di ottenere il pagamento del debito in un modo o nell’altro. Ma non tutti i metodi adottati da queste società sono leciti. Vediamo dunque cosa gli è consentito e cosa non gli è consentito fare.
Occorre in primo luogo precisare che spesso la condotta illecita da parte di un operatore non si può imputare alla politica dell’azienda. Si tratta spesso di singoli casi isolati, messi in essere dagli stessi operatori telefonici che, come si sa, guadagnano una commissione su ogni pratica portata a buon fine. Essi hanno pertanto tutto l’interesse a convincere, usando qualsiasi mezzo, il debito insolvente a pagare.
Condotta lecita delle società di recupero crediti
Le società di recupero crediti che operano secondo le regole devono mettere in atto tutta una serie di procedure durante la telefonata. La prima cosa che l’operatore deve fare è identificarsi. Il debitore ha il diritto di conoscere il nome dell’operatore che lo sta contattando, della società di recupero crediti per cui opera e del creditore che l’ha ingaggiata. Inoltre il numero di telefono da cui l’operatore sta chiamando deve essere sempre visibile, in modo che si possa immediatamente identificare la società che pretende di recuperare il credito.
Condotta illecita delle società di recupero crediti
Tra le condotte illecite che queste società spesso adottano c’è il fornire informazioni ingannevoli e false al fine di intimidire il debitore. Si tratta per lo più di false informazioni di natura legale relative alle presunte conseguenze dell’inadempimento. Tra le più comuni affermazioni intimidatorie usate da queste società troviamo:
- sostenere che l’insolvenza per debiti costituisca un reato penale, quindi punibile con la detenzione. In realtà si tratta di un reato di natura civilistica e non è previsto il carcere per il debitore insolvente;
- sostenere che il mancato pagamento conduca automaticamente alla dichiarazione di fallimento. In realtà deve essere messa in atto un’apposita procedura fallimentare;
- sostenere che al mancato pagamento farà seguito il pignoramento dei beni mobili e immobili. In realtà il pignoramento deve essere approvato da un giudice con apposita sentenza;
- minacciare la segnalazione al Crif. In realtà questa è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o con una finanziaria. Quando il debito è stato contratto con una società telefonica, della luce e similari, tale segnalazione non è possibile.
Spesso le società di recupero crediti assumono dei veri e propri atteggiamenti persecutori nei confronti dei debitori. Questo non è consentito. Esse non hanno diritto di chiamare continuamente ed in orari poco consoni, esercitando così pressione psicologica sul debitore. Questo atteggiamento persecutorio può integrare i reati di violenza e minaccia.
Altra cosa che queste società non possono fare è comunicare a terzi le informazioni sui mancati pagamenti. Esse possono relazionarsi esclusivamente con il diretto interessato e non possono rivelare dettagli sul mancato pagamento nemmeno ai familiari del debitore che possono eventualmente rispondere alla chiamata al suo posto. Per questa stessa ragione è vietato anche lasciare messaggi sulla segreteria telefonica oppure inviare lettere e cartoline all’indirizzo del debitore.
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