Contattaci subito
041.985.411

La famiglia di fatto

La famiglia di fatto

Quello della famiglia di fatto è oggi un tema di grande attualità, in vista delle rivendicazioni delle coppie omosessuali, che auspicano pari dignità della coppia eterosessuale. Questi diritti gli sono stati riconosciuti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, quindi le coppie gay anche in Italia possono formare una famiglia a tutti gli effetti. Ma la famiglia di fatto si forma anche tra coppie eterosessuali, quando sussistono specifiche caratteristiche: fuori dal vincolo del matrimonio (more uxorio), esiste una famiglia di fatto quando c’è convivenza, stabile e duratura nel tempo, e solidarietà reciproca, con assistenza morale e materiale tra i conviventi, che devono comportarsi come marito e moglie anche in assenza di un vincolo formale.

Cosa prevedono la legislazione e la giurisprudenza italiana

La legislazione italiana non disciplina la convivenza more uxorio. Nel nostro paese viene riconosciuta sola la famiglia fondata sul matrimonio, anche se, con il tempo, si è tentato di regolamentare una serie di diritti spettanti ai conviventi e ai figli, sulla base delle regolamentazioni europee.

Tra le concessioni che sono state fatte alla convivente c’è il riconoscimento della pensione di guerra, mentre il convivente ha acquisito il diritto di partecipare al procedimento di interruzione di gravidanza. In alcuni casi speciali viene riconosciuto il diritto di adozione alle coppie non sposate e l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita.

I figli godono dello stesso riconoscimento dei figli nati nel vincolo matrimoniale e godono degli stessi diritti.

Il reato di maltrattamenti in famiglia viene esteso anche alle famiglie di fatto.

Il legame tra conviventi, non essendo vincolato a livello giuridico, può cessare in qualunque momento senza la necessità di alcun adempimento legale. A questo proposito sono stati predisposti degli appositi contratti di convivenza, che regolano gli aspetti patrimoniali. In alcuni comuni inoltre è stato istituito il registro delle convivenze.

In caso di cessazione del rapporto, non sono previsti né riconosciuti a favore e a carico dei conviventi, obblighi di contribuzione. Essi possono derivare solo da accordi precedenti tra la coppia, sanciti da una scrittura privata o da un atto pubblico stipulato davanti ad un notaio. Non è previsto né dalla legge, né dalla giurisprudenza il diritto di mantenimento del convivente. Il rapporto di convivenza infatti viene considerato antitetico a quello matrimoniale: mentre il primo è legato a conseguenze ineludibili, il secondo viene normalmente preferito al primo proprio per sottrarsi a questi doveri. Essendo assente il legame parenterale, al convivente che versa in stato di bisogno non spettano neanche gli alimenti. La giurisprudenza ha però ipotizzato la possibilità di ottenere un risarcimento per rottura unilaterale del rapporto.

 

Articolista e copywriter freelance, amo scrivere dei più svariati argomenti. Sono un’appassionata di fotografia e video.