Qual è la procedura in caso di danno da incidente stradale? A chi e come bisogna indirizzare la richiesta di risarcimento del danno? Vediamo di capire come funziona.
Procedura di indennizzo diretto
Questa modalità riguarda i risarcimenti per danni ai veicoli e alle cose trasportate di proprietà del conducente assicurato e i danni al conducente non responsabile dell’incidente se il danno biologico non risulta essere superiore al 9%. Non può essere applicata a veicoli immatricolati all’estero e per il danno subito dagli altri passeggeri del veicolo al momento dell’incidente. E’ applicabile quando i veicoli coinvolti nel sinistro sono due.
Per la richiesta di risarcimento il danneggiato deve rivolgersi alla sua compagnia assicurativa per l’R.C.A.
Procedura tradizionale
Si applica nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla procedura precedentemente descritta, cioè quando ad esempio l’incidente è avvenuto all’estero oppure sia coinvolto un veicolo con targa straniera, quando sono coinvolti più veicoli nell’incidente, quando il danno biologico del conducente è più grave o quando l’incidente coinvolge un ciclomotore privo di targa.
In questo caso la richiesta va indirizzata alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente.
Con questa modalità il danno verso persone terze presenti sul veicolo al momento dell’incidente viene gestito dall’assicurazione del conducente. Queste persone devono rivolgere la loro richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del conducente del veicolo. Essa può indirizzarsi a quella del responsabile dell’incidente solo quando il danno supera il massimale previsto dalla legge.
Come richiedere il risarcimento danni
La prima cosa da fare è inviare all’assicurazione la richiesta di risarcimento danni. La richiesta deve avvenire tramite raccomandata a/r a cui deve essere allegata una copia del modulo CAI. Se il danno riguarda solo i veicoli, bisogna indicare nella raccomandata il codice fiscale delle persone aventi diritto al risarcimento e informazioni relative al luogo e al giorno in cui il mezzo danneggiato sono disponibili per l’ispezione di un perito dell’assicurazione. Se il danno riguarda le persone, bisogna anche in questo caso allegare il codice fiscale dei danneggiati, a cui vanno aggiunte informazioni sull’età, l’attività svolta, il reddito e l’entità delle lesioni subite.
Entro 60 giorni l’impresa di assicurazione è tenuta a rispondere alla richiesta. I giorni si riducono a 30 se il modulo di denuncia viene firmato da entrambe le parti coinvolte nel sinistro.
Il danno ai veicoli e alle persone deve essere verificato da periti e medici inviati dalla compagnia assicurativa. Il danneggiato non può rifiutarsi di sottoporsi a questi controlli, pena la sospensione degli obblighi della compagnia assicurativa.
Dopo questi doverosi controlli la compagnia assicurativa propone una somma a titolo di indennizzo. Se l’ammontare di questa somma viene accettato dal danneggiato, la compagnia è tenuta a corrisponderla entro il termine di 15 giorni. Se il danneggiato non accetta, riceverà comunque questa somma entro 15 giorni a titolo di anticipo sulla somma che l’assicurazione sarà tenuta in seguito a versare. Se il danneggiato non comunica la sua decisione alla compagnia assicurativa entro 30 giorni, la somma stabilita gli verrà versata ugualmente.
Cosa fare se l’assicurazione non vuole pagare
Se non si riesce ad ottenere il risarcimento perché l’assicurazione si rifiuta di risarcire o per mancanza di raggiungimento di un accordo, il danneggiato deve far tentare dal suo avvocato una negoziazione assistita. Non è infatti possibile chiamare a giudizio l’assicurazione se prima non viene effettuata questa pratica. Se l’impresa assicurativa accetta l’invito e si raggiunge un accordo, il tutto viene formalizzato da un verbale, che ha valore esecutivo. Se la compagnia non aderisce all’invito, si può procedere a giudizio contro di lei.
