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Responsabilità medica verso il paziente

Responsabilità medica verso il paziente

Il rischio legato all’esercizio dell’attività professionale di medico è grande. Un medico ha una grossa responsabilità nei confronti del suo paziente che, dal canto suo, si aspetta di ricevere il miglior trattamento possibile.

La responsabilità medica nei confronti del proprio paziente mette il medico in una posizione scomoda. Escludendo i casi limite, in cui c’è una deliberata volontà di danneggiare il paziente (la cronaca a volte presenta anche fatti del genere), anche il medico che agisce eticamente può umanamente commettere degli errori. Questa possibilità porta talvolta i medici ad assumere un atteggiamento cauto, che gli garantisce di non correre rischi, ma che sicuramente non fa pienamente gli interessi del paziente.

Tale atteggiamento viene definito medicina difensiva e può assumere due forme:

  • medicina difensiva positiva: quando il medico prescrive farmaci o esami medici superflui a puro scopo preventivo, sottoponendo il paziente a pratiche non necessarie
  • medicina difensiva negativa: quando il medico evita di assumersi la responsabilità dei trattamenti necessari per il paziente, indirizzandolo verso altre strutture o specialisti

Ridimensionamento della responsabilità medica

Per evitare il crearsi di situazioni di questo genere già a partire dagli anni negli Usa sono state messe a punto delle linee guida a cui il medico dovrebbe attenersi. In Italia, con il d.l. 158/2012 (decreto Balduzzi), è stato stabilito che:

l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve

Questo decreto ha dunque previsto per il medico la possibilità di un piccolo margine di errore. Un errore medico di lieve entità dunque non renderebbe lo stesso responsabile penalmente. Nulla cambia invece sotto il profilo civilistico, essendo in ogni caso il medico tenuto al risarcimento del danno. La responsabilità medica in questo caso rimane.

Un’ulteriore novità è stata introdotta di recente, con il ddl Gelli in tema di responsabilità sanitaria del gennaio 2017. La riforma prevede che debba essere il paziente danneggiato a farsi carico dell’onere di dimostrare la responsabilità del medico e il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento. Infatti il medico non viene considerato responsabile in caso di morte o lesione personale del paziente laddove siano state osservate le linee guida o le “buone pratiche clinico assistenziali”.

 

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Articolista e copywriter freelance, amo scrivere dei più svariati argomenti. Sono un’appassionata di fotografia e video.